Newsletter 4/2022

E’ entrato in vigore dallo scorso 22.3.22 il DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”.
Infatti detto Decreto all’articolo 14 prevede – ad integrazione dell’articolo 6 del d.lgs 286/2005 – come elemento essenziale del contratto di trasporto in forma scritta, in aggiunta agli altri elementi essenziali come noti e previsti, ora anche la Clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute sul prezzo del gasolio da autotrazione a seguito delle rilevazioni mensili del Ministero della transizione ecologica, qualora dette variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

In altri termini, ora la Clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante rientra tra gli elementi essenziali del contratto di trasporto in forma scritta.

Vale a dire che in assenza della predetta clausola il contratto non verrebbe inteso in forma scritta e, sempre ai sensi del decreto citato, il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Se quindi lo ripetiamo il contratto/accordo quadro risulti ora privo di tale previsione ne consegue che lo stesso sarà da intendersi concluso in forma non scritta e, di conseguenza, saranno precluse quelle cautele che sono previste dal Dlgs Legge 286/2005 solo per i contratti in forma scritta cosiddetta circostanziata e con applicazione delle previsioni relative ai contratti considerati stipulati in forma non scritta dalla suddetta disciplina. Ci sarà quindi un rimando automatico ai valori indicativi dei costi di esercizio pubblicati ed aggiornati con cadenza trimestrale dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di autotrasporto.

E ancora, il decreto citato modifica anche l’articolo 83 bis come riformato dalla legge di stabilità (art 1 comma 250 legge 190/2014). Infatti: “250. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo sostituito dal comma 248 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, pubblica e aggiorna trimestralmente nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi.

Si impone pertanto, fermo il fatto che trattasi di decreto legge che andrà convertito nei 60 giorni in legge, una attenta e precisa contrattualizzazione tra gli operatori della filiera.

È pertanto opportuno che gli operatori del settore riconsiderino lo strumento di certezza e di corretta ripartizione di competenze e responsabilità reciproche rappresentato dal Contratto/Accordo Quadro scritto, nonché, nel caso in cui il rapporto sia già disciplinato in forma scritta, che si accertino che il contratto/accordo quadro contenga una clausola di adeguamento del corrispettivo alle variazioni del costo del gasolio conforme appunto al dettato normativo.

Ricordiamo che la norma in commento fa riferimento alla “variazione del 2 per cento del prezzo del gasolio”. Variando il prezzo del gasolio, varia il corrispettivo in relazione alla componente costo del gasolio e in tal caso il Vettore potrà richiedere eventuali conguagli. Vale a dire che il corrispettivo concordato sarà o meno integrato se le variazioni del costo del gasolio superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della stipulazione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 2951 del codice civile, si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto.

Ciò per evidenziare che il Vettore potrà richiedere eventuali conguagli di adeguamento del corrispettivo ai rincari del gasolio nel termine di prescrizione previsto dalla legge.

Tuttavia contrattualmente le parti potrebbero prevedere e vi sono parecchie clausole di questo tipo che regolamentano detto aspetto, un più breve termine di cosiddetta decadenza entro cui il Vettore debba richiedere anche il pagamento della differenza e/o dei conguagli dovuti alla variazione del prezzo del gasolio. Detto termine – la cui ragionevolezza viene o meno dai giudici valutata anche in base alla durata del contratto di trasporto cui si riferisce – tendenzialmente è fissato dalle parti in sei mesi e decorre dalla data di emissione della fattura, ovvero, in alternativa dalla data di esecuzione del trasporto o ancora – come si osserva in alcune pronunce giurisprudenziali, dalla cessazione del rapporto annuale di cui al contratto di trasporto in forma scritta tra le parti.

Ricordiamo come l’articolo 83 bis V comma limiti la sua automatica applicazione ai contratti di durata (di oltre trenta giorni) cercando di scriminare i casi più frequenti di appalto di servizi di trasporto.

Ricordiamo anche che l’art. 4 del Decr. Lgs. n. 286/2005 tuttora prevede la nullità di clausole del contratto di trasporto che comportino modalità o condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla sicurezza stradale, da verificarsi soprattutto in caso di incidenti gravi (art. 7, comma 7bis) del Decr. Lgs 286/2005. È opportuno che l’interessato invii alla controparte un proprio claim, prima di incorrere in potenziali ipotesi di decadenza contrattualmente previste con pregiudizio degli eventuali benefici astrattamente previsti in suo favore.

Infine, tra le altre misure, riportate dalla normativa in commento ex Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, a sostegno del settore dell’autotrasporto, già o a breve oggetto di altre circolari o che verranno approfondite ci sono:
1) la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante
2) il bonus carburante ai dipendenti
3) nuovi fondi per gli incentivi all’intermodalità Marebonus e Ferrobonus
4) il contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto
5) l’esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti
6) il Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto

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Occorrerà ora attendere gli sviluppi di detto decreto legge per verificare la stabilità della disciplina ovvero le eventuali ulteriori modifiche apportate dalla legge di conversione. È però opportuno sin d’ora che si dia seguito alla contrattualizzazione per iscritto tramite contratti/accordi quadro che in uno con i documenti delle singole spedizioni contengano tutti gli elementi essenziali previsti dal dlgs 286/2005 per evitare il rischio di contenzioso nonché, nel caso in cui il rapporto sia già disciplinato in forma scritta, verificare che il contratto contenga la clausola di adeguamento del corrispettivo alle variazioni del costo del gasolio conforme alla disciplina normativa.

Il nostro Studio rimane a disposizione come sempre per i relativi approfondimenti.