Newsletter n. 10/2019
Con riferimento alla questione relativa al recupero del credito del vettore, nei confronti di tutti i soggetti della filiera quando il committente non paga, si dà atto, innanzitutto, dell’assenza di una normativa specifica a livello comunitario e/o di CMR.
Si può valutare se in alcuni casi operi la normativa ex art. 7 ter Decreto legislativo – 21/11/2005, n.286, che, con riferimento all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, prevede l’azione diretta del vettore, che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
Ed esattamente la norma attribuisce un’azione diretta al vettore – che abbia svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna – nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, ma richiede che il primo sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 286 del 2005.
Ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 286 del 2005, si intende per:
b) vettore, l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l’impresa iscritta all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce.
Ai fini dell’operatività della norma ex art. 7 ter d. legislativo cit., occorre chiarire se nella specie, il tipo di contratto di trasporto rientri nell’ambito dell’autotrasporto di cose per conto terzi, se le società hanno l’iscrizione all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero, per l’impresa non stabilita in Italia che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada, se sia abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano.
Si precisa che le disposizioni normative contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286 (e successive modifiche) si applicherebbero:
– a tutti i trasporti di merci in conto terzi eseguiti in territorio italiano, sia quelli aventi luogo di partenza e luogo di arrivo in Italia, sia quelli internazionali aventi luogo di partenza in Italia e luogo di destinazione all’estero oppure luogo di partenza all’estero e luogo di destinazione in Italia, ove in quest’ultimo caso il committente sia italiano;
– a tutti i trasporti di merci in conto terzi in transito sul territorio italiano, aventi cioè luogo di partenza e luogo di destinazione all’estero, ove il committente sia italiano;
– a tutti i trasporti in conto terzi indipendentemente dalla massa complessiva a pieno carico del veicolo (o della portata);
– ai trasporti in conto terzi di tutte le categorie merceologiche, sia in regime di trasporto ordinario che di trasporto eccezionale;
– a tutti i trasporti in conto terzi affidati a vettori italiani, vettori comunitari e vettori extracomunitari;
– a tutti i trasporti di merci in conto terzi eseguiti in territorio italiano in regime di cabotaggio dai vettori comunitari a ciò abilitati;
– a tutti i trasporti di merci in regime di intermodalità strada-ferrovia, limitatamente alla parte stradale dell’intero viaggio, sia nazionale che internazionale.
Le disposizioni normative del decreto legislativo n. 286/05 (e successive modifiche) non si applicherebbero:
- ai trasporti di merci eseguiti in regime di conto proprio, sia nazionali che internazionali;
- ai trasporti di merci in conto terzi in transito sul territorio italiano, aventi cioè luogo di partenza e luogo di destinazione all’estero, ove il committente non sia italiano;
- limitatamente alla scheda di trasporto, ai trasporti merci a collettame.
Fin qui con riferimento all’azione nei confronti dei mittenti, per quanto invece riguarda l’azione nei confronti dei destinatari italiani, si può far ricadere integralmente il costo del trasporto a carico dell’acquirente-destinatario, richiedendo a tali ultimi il pagamento dei noli dei servizi. Ai sensi dell’art. 1689 cc infatti vi è stato il passaggio al destinatario dei diritti del contratto di trasporto, al momento della consegna. Per cui, i corrispettivi dei trasporti che sono rimasti ad oggi impagati, si possono chiedere direttamente nei confronti del destinatario per le ragioni su esposte.
In definitiva, si osserva che tutto quanto sopra esposto vale in linea generale, ma ovviamente occorre valutare alla luce delle circostanze del singolo caso specifico la concreta applicazione della normativa finora esaminata.