Di seguito alcuni spunti ed osservazioni a tutela delle imprese a seguito dell’approvazione del nuovo modello di lista di controllo avvenuta con decreto del MIT del 20 dicembre 2024, a fronte della quale la Direzione Centrale per la Polizia Stradale del Ministero dell’Interno ha emesso la circolare prot. 1751 del 21 gennaio, al fine di illustrarne le principali novità.

Tra le novità normative più importanti della nuova lista di controllo adoperata dalle forze di polizia per i vari controlli vi è il campo E2 “Documentazione di trasporto esibita” che è stato implementato con il contratto di trasporto internazionale digitale (Lettera di vettura e-CMR) e con le istruzioni scritte previste dall’art. 7 del d.lgs 286/2005 per i contratti non stipulati in forma scritta ai sensi del medesimo decreto.
La circolare dell’Interno, però, non dice nulla in merito alle novità del campo “E2”, soprattutto sulla verifica della presenza a bordo delle istruzioni scritte ex art. 7 del d.lgs 286/2005 in assenza di un contratto scritto.
Vediamo le due ipotesi.

1) Quanto alla e-CMR si ricorda che l’Italia ha aderito al Protocollo addizionale alla Convenzione CMR nel marzo 2024, mentre dal settembre 2024 sono operative anche in Italia le LV in e-CMR.
Ogni e-CMR è associata ad un trasporto mittente-destinatario (come per la CMR): nel caso della e-CMR le informazioni da controllare e validare con la firma (del mittente, del vettore e del destinatario) saranno visualizzate o accedendo all’applicazione e-CMR via web o device mobile (mentre nel caso della CMR sono su carta). Non c’è quindi uno scambio di e-CMR ma è la stessa e-CMR che viene compilata e firmata dal mittente (simile alla copia 1 della CMR), integrata, controllata (aggiungendo eventuali note) e firmata dal vettore (simile alla copia 2 della CMR), controllata (aggiungendo eventuali note) e firmata dal destinatario (simile alla copia della CMR). La scelta della modalità dipende dalle intese tra le parti.

2) Ricordiamo, invece, per quanto riguarda le istruzioni scritte, che ai sensi dell’art 7 dlgs 286/2005: “Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite dal vettore in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella documentazione di trasporto (DDT, e documenti di accompagnamento merce, lettera di vettura etc.). In mancanza delle istruzioni a bordo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore ed al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme… Ai fini dell’accertamento di responsabilità sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni: art. 61 sagoma limite, art 62 massa limite; art. 164 sistemazione del carico sui veicoli articolo 174 durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose”.

Su queste basi verranno elevati i verbali di contravvenzione: di prassi in prima battuta vengono contestati il mancato rispetto in capo al vettore/subvettore ad esempio dell’art 142 codice della strada (limiti di velocità) e al committente (o subcommittente) nell’ambito della responsabilità condivisa tra gli operatori della filiera del trasporto, la violazione dell’art 7 comma 4 e 6 della dlgs 286 per la mancanza di istruzioni a bordo mezzo con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 7.

Si può fare opposizione al verbale avanti al Giudice territorialmente competente, in assenza della possibilità nella fattispecie di esibire la documentazione alle autorità in una fase successiva all’accertamento. Ma come si fa a prevenire l’elevazione dei verbali?

La soluzione più completa e tutelante che proponiamo ai nostri clienti resta sempre la redazione di uno specifico accordo (quadro) scritto tra committente e vettore che regolamenti nello specifico le competenze di ciascuno; occorre che venga evidenziato al vettore di istruire all’uopo gli autisti in modo che tutto il personale viaggiante abbia la documentazione idonea a bordo camion ed in caso di contestazione/violazione di uno degli articoli del codice della strada vigente, detto personale sia in grado di esibire e di dichiarare nello spazio apposito del verbale di contravvenzione al codice della strada, che tipo di documentazione o di istruzioni, vi sia a bordo del mezzo. In questo modo si dovrebbe evitare la sanzione di cui alla responsabilità condivisa senza dover ricorrere sempre alla autorità giudiziaria.
L’articolo 8 del dlgs 286/2005 stabilisce che in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, l’autorità competente entro 15 giorni dalla contestazione della violazione richiede ai soggetti interessati (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) la presentazione entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di copia del contratto in forma scritta. L’autorità applicherà le sanzioni amministrative solo in caso di accertata responsabilità dei soggetti, oppure in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta.
Nello specifico il contratto scritto, rispetto alle mere istruzioni scritte date all’autista per l’esecuzione del servizio, garantisce ulteriori elementi di tutela. Infatti, nell’accordo quadro tra cliente committente e vettore e tra subcommitente e subvettore si possono rendere ancora più chiare le istruzioni compatibili con la normativa sulla sicurezza e prevedere espressamente penali, clausole di risoluzione del contratto, risarcimenti e rimborsi delle spese e dei danni conseguenti alla mancata loro osservanza, anche con riferimento alla omessa esibizione della documentazione di legge alle autorità in caso di accertamento su strada. In questo modo l’operatore “virtuoso” potrà andare esente anche da ipotetiche sanzioni per fatti a lui non imputabili e che potrebbero coinvolgerlo per negligenza o imperizia di altri.
Se, invece, ci si vuole limitare ad avere a bordo del camion le istruzioni scritte per l’esecuzione del trasporto, queste possono essere specificate nel documento di trasporto, nel DDT o nella bolla di accompagnamento. Fondamentale però per l’efficacia e la validità ai fini ed effetti di legge delle istruzioni scritte da parte della committente al vettore è che queste non siano codificate a priori in modo standardizzato e generico ma siano calzanti a seconda della tipologia specifica del trasporto effettuato. Infatti, se sono standardizzate e generiche, il rischio è che non vengano considerate efficaci e valide dalle autorità.

Lo studio rimane come sempre a disposizione per ogni approfondimento.

Avv. Maria Cristina Bruni

Senior Partner

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