Il contributo per gli oneri di funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti è un’obbligazione prevista dalla legge per gli operatori economici attivi nel settore dei trasporti: una tassa annuale destinata all’Autorità di regolazione dei trasporti a garantire la sua autonomia finanziaria ed il corretto svolgimento dei compiti assegnati dalla legge. Il contributo è stabilito annualmente dall’Autorità e approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, e non può superare l’1‰ del fatturato derivante dalle attività svolte nell’ultimo esercizio.
L’elenco dei “soggetti” tenuto al pagamento di questa tassa, così come la percentuale di contribuzione sul fatturato, sono dati che nel tempo si sono modificati: difatti con riferimento ai “soggetti”, di recente, con l’articolo 20, comma 2 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136, è stata esclusa la debenza del contributo in relazione alle prestazioni di autotrasporto merci conto terzi a partire dall’anno 2024.
Si evidenzia che, data la specifica finalità perseguita dalla norma, l’esclusione dal versamento del contributo non può essere esteso alle attività diverse dall’autotrasporto di cose per conto di terzi (ad esempio, servizi logistici). Pertanto, gli operatori del settore dell’autotrasporto merci che hanno conseguito ricavi derivanti da prestazioni connesse a servizi logistici, ovvero ad una o più delle altre attività elencate all’articolo 1, comma 1, della delibera n. 194/2023, sono comunque tenuti per il 2024 all’adempimento dichiarativo di cui all’articolo 3, comma 1, della delibera n. 194/2023.
Con la delibera n. 194/2023 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha fissato la misura del contributo per il funzionamento per l’anno 2024, pari allo 0,5 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera.
Per l’anno 2024 la misura del contributo è rimasta invariata rispetto all’anno 2023. Come per lo scorso anno, il versamento non è dovuto per le contribuzioni inferiori a 2.500,00 euro.
I settori chiamati al pagamento sono i seguenti:
a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
c) gestione di centri di movimentazione merci (interporti e operatori della logistica);
d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
e) operazioni e servizi portuali;
f) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
g) servizio taxi;
h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne di passeggeri e/o merci;
j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada;
n) servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
Il settore dell’autotrasporto merci in applicazione dell’art. 20 del D.L. 104/2023, pertanto, non è più soggetto alle competenze e alla contribuzione nei confronti dell’ART.
Rispetto al 2023, però, tra i soggetti tenuti al pagamento sono state inserite, alla lettera m) e n) due nuove attività: quella dei servizi di spedizione, con esclusione di quelli afferenti al trasporto merci su strada ed i servizi ancillari al trasporto nonché alla logistica.
La delibera, cui si rimanda, specifica alcune esclusioni di ricavi per determinare la base imponibile su cui calcolare il contributo.
Si rammenta che, mentre il mancato o parziale pagamento del contributo comporta solo l’applicazione degli interessi di mora nella misura legale, la mancata dichiarazione è sottoposta a sanzioni pecuniarie.
In proposito si segnala una recentissima pronuncia emessa il 16 luglio 2024 dal TAR Piemonte nella quale il Collegio, verificata in concreto la reale e prevalente attività dell’impresa asseritamente debitrice del contributo ART, ha accolto il ricorso annullando gli atti predisposti dall’Autorità.
Elementi determinati che hanno favorito un tale risultato sono stati la puntuale disamina – e relativa prova – delle attività svolte quotidianamente e prevalentemente dall’impresa, oltre naturalmente ai dati derivanti dal conto economico del bilancio di esercizio di competenza per l’annualità richiesta da cui è stata ricavata la parte prevalente dei ricavi. L’onere probatorio è stato ritenuto assolto anche con riferimento all’esclusione degli ipotetici “servizi strumentali accessori connessi al settore dei trasporti”.
E’, dunque, molto importante, con l’ausilio di professionisti del settore individuare correttamente il tipo di attività svolta ai fini dell’inserimento o meno tra i “soggetti” obbligati alla dichiarazione ed anche la “base imponibile” su cui verrà calcolato il contributo, in modo da individuare eventuali ragioni di abbattimento della stessa.
Il nostro studio resta a disposizione per fornire adeguata consulenza ed ogni necessario supporto.
Avv. Maria Cristina Bruni
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