Il Giudice di Pace di Milano ha annullato il pesante provvedimento, posto a carico di un conducente, di sospensione della patente per un periodo di 4 mesi anziché, del minimo edittale pari a 2 mesi, come previsto dalla norma asseritamente violata, perché ritenuto sproporzionato  e non correttamente motivato.
Il Giudice di Pace di Milano, con sentenza numero 7606 del 2 gennaio 2024, si è pronunciato su un caso che ha visto protagonista un autista al quale era stata sospesa – e ritirata – la patente di guida a seguito di una violazione del Codice della Strada. Il decreto prefettizio, contestato nostro tramite dall’autista, aveva imposto una sospensione della patente di guida per ben quattro mesi, quale sanzione accessoria alla violazione dell’art. 148, commi 14 e 16, del Codice della Strada, per aver effettuato una manovra di sorpasso con un veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, nonostante il divieto.

Il ricorso presentato dall’autista metteva in luce l’assenza di un’adeguata motivazione nella decisione prefettizia, oltre a sottolineare un evidente travisamento dei fatti da parte dell’Amministrazione, che aveva emesso un’ordinanza di sospensione giudicata ingiusta e lesiva degli interessi del ricorrente. La contestazione principale rivolta all’Amministrazione era quella di aver basato la sanzione accessoria su una generica menzione di violazione, senza fornire una descrizione dettagliata dei fatti o indicare gli elementi concreti che avrebbero giustificato l’applicazione di una sospensione della patente di guida addirittura più severa del mimino edittale previsto dall’articolo di legge.

A supporto dell’opzione scelta dei 4 mesi, nel decreto, del tutto genericamente, si leggeva, difatti: “sulla base degli elementi forniti dall’organo accertatore, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto ed alla gravità del comportamento posto in essere dal trasgressore, di dover applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura sotto indicata”.

Non era dato, però, sapere, in concreto, quali fossero “gli elementi forniti dall’organo accertatore”, quali “le circostanze del caso” valutate, e da dove si evincesse la “gravità del comportamento posto in essere”.

Il nostro intervento ha, inoltre, sottolineato che la patente di guida rappresenta per l’autista uno “strumento di lavoro” essenziale, rendendo la sanzione ancora più gravosa considerate le ripercussioni economiche in cui lo stesso sarebbe incorso in caso avesse dovuto scontare tutto il periodo di sospensione comminato. Si evidenziava, inoltre, come la patente fosse stata ritirata senza una precisa descrizione dei fatti, basandosi solamente su una affermazione generica degli agenti accertatori.

Nel ricorso, si metteva in discussione anche la legittimità della procedura di contestazione, poiché gli agenti accertatori non fermavano il mezzo mentre nell’espletamento di in un posto di blocco ma mentre erano in movimento per ragioni personali ed in borghese, avendo osservato da lontano la manovra contestata.

Il Giudice di Pace, ha riconosciuto le legittime contestazioni sollevate in ricorso, evidenziando come la Prefettura anche in giudizio si fosse costituita con documentazione insufficiente a dimostrare la sussistenza di elementi concreti o ricerche istruttorie che avrebbero potuto giustificare la sospensione della patente per un periodo di quattro mesi quando il minimo è di 2 mesi.

E invero, osserva il GDP, tale pesante sanzione avrebbe dovuto essere ben motivata, dando atto degli elementi forniti dall’organo accertatore che sebbene menzionati non vengono elencati e nemmeno individuati, delle circostanze in concreto, indice di gravità di comportamento, in buona sostanza di tutti gli elementi di fatto e di diritto concreti e specifici che abbiano portato il Prefetto a decidere una sanzione accessoria doppia rispetto al minimo edittale.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso annullando il provvedimento di sospensione della patente e condannando la Prefettura al rimborso delle spese legali.

Avv. M. Cristina Bruni Senior Partner

Avv. Chiara Caponegro

Avv. Marisabel Muscatiello

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