Con riferimento all’annosa questione del lavoro intermittente il decreto lavoro è intervenuto in relazione al punto 8 del Regio Decreto 06 dicembre 1923, n. 2657 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo, annovera quella del “personale addetto ai trasporti di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità” al fine di fornirne una interpretazione autentica nel senso che segue.
L’articolo 36-bis della legge 85/2015, di conversione del decreto Lavoro (Dl 48/2023), introduce una norma di favore che consente l’utilizzo di tali contratti di lavoro intermittente per il settore del trasporto a fune, nell’ambito della locuzione “personale addetto ai trasporti di persone e di merci”, di cui al citato numero 8 della tabella allegata al Regio decreto 2657/1923, facendovi rientrare una serie di attività tipiche del settore: addetti alla sorveglianza, meccanici ed elettricisti specializzati, preparatori di piste con mezzo sia meccanico (battipista) che manuale, addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato, conduttori di cabina, agenti abilitati di pedana e di impianto ad ammorsamento automatico, personale addetto alle casse, personale addetto ai rapporti con la clientela, personale addetto al soccorso, guardapiste, posteggiatori, spalatori di neve, addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.
Nella norma, inoltre, viene utilizzata l’espressione “si interpreta nel senso” che sembrerebbe proiettarci in favore di una interpretazione autentica e, dunque, con applicazione addirittura retroattiva, legittimando a ritroso i contratti di tal specie in quel settore.
La tabella allegata al Regio decreto del 1923 individua tuttora le occupazioni discontinue e di semplice attesa e custodia; negli ultimi anni la tabella è stata “presa a prestito” dal decreto ministeriale 23 ottobre 2004 anche per legittimare (in presenza dello specifico profilo richiamato all’interno della tabella) la stipula di contratti di lavoro intermittente (o “a chiamata”, che dir si voglia), laddove il contratto collettivo nulla dica al riguardo e nel caso in cui i requisiti anagrafici (lavoratore con meno di 24 anni o con più di 55) non siano soddisfatti.
Il punto 8, però, è stato al centro dell’interpretazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la circolare n. 1 dell’8 febbraio 2021 ha chiarito che non è possibile assumere personale con qualifica di autista avvalendosi del Regio Decreto n. 2657/1923.
La recente circolare INL ha rilevato che l’espressione letterale: “Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico…”, fa uso dei due punti (“:”) tra le due attività e, dunque, da ciò ne deduce che il personale addetto al trasporto debba svolgere anche funzioni di carico e scarico, pena quindi l’esclusione di chi si occupa solo della guida (l’autista) dal profilo richiamato in tabella.
Vale a dire cioè che, stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) l’Ispettorato nazionale, richiamando anche il ministero del Lavoro, “ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.
Contro la tesi dell’Ispettorato nazionale si è eccepito, però, che la presenza dei “due punti”, anziché del “punto” (o al limite del punto e virgola) fosse frutto di un refuso, visto che, non a caso, dopo i due punti la norma ricomincia con una lettera maiuscola (la “P” di «Personale»), procedura non corretta se ci fosse stata la volontà di mettere effettivamente i due punti.
Insomma, una questione che fa leva, formalmente, sulla sintassi (!), che oggi però potrebbe essere superata – indirettamente – proprio grazie all’introduzione dell’articolo 36-bis, nel senso che se la tabella accoglie al numero 8 (peraltro con effetto retroattivo) addirittura il cassiere di un impianto a fune o chi è addetto ai rapporti con la clientela, non si vede come possano essere esclusi gli autisti, peraltro ritenuti da sempre lavoratori “discontinui” per definizione (anche da parte della contrattazione collettiva del settore, tant’è che si assegna loro un orario normale superiore), anche se non svolgono contestualmente attività di carico e scarico.
Dunque, per concludere diciamo che il tema resta aperto ma si apre uno spiraglio con riferimento alla concreta applicabilità del contratto intermittente anche per gli autisti che sarà certo oggetto di interessamento giurisprudenziale, tenuto conto della nuova dizione dell’art. 36 bis citato.
Peraltro, la contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore trasporto merci e persone non contiene specifiche previsioni in ordine all’individuazione delle ipotesi c.d. “oggettive” di discontinuità della prestazione lavorativa. in base alle quali è consentita la stipula del contratto di lavoro intermittente e, perciò, nel silenzio della contrattazione si è sempre ipotizzato il ricorso alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 che, tra le attività da considerare di carattere discontinuo indica quella ex paragrafo 8 del “personale addetto ai trasporti di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità” per assumere personale con la qualifica di autista.
Certo è che sulla base dell’orientamento letterale della circolare dovrebbero ritenersi illegittimi i contratti di lavoro intermittente stipulati avvalendosi del punto 8 per lo svolgimento delle mansioni di autista (anche qualora all’autista siano affidate attività di carico e scarico merci per le quali egli ha ricevuto la debita formazione).
Ciò fatto salvo quanto appare congruo dall’applicazione pratica e dall’interpretazione del nuovo dettato normativo.