Si esamina il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti recentemente introdotto nel codice penale all’art. 452 quaterdecies.

In particolare la norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti tutela non soltanto la salubrità dell’ambiente e la salute dell’uomo, ma anche la concorrenza fra le imprese, distorta a causa della concorrenza sleale operata dalle imprese che si rivolgono al mercato nero dello smaltimento.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti pur essendo strutturato come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” sembra atteggiarsi nei fatti come un reato proprio dell’imprenditore, ossia di colui che si colloca al vertice della struttura imprenditoriale.

La condotta è attiva e consiste – in alternativa fra loro – nel cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare o gestire ingenti quantitativi di rifiuti. Deve trattarsi di più comportamenti non occasionali (che possono essere della stessa tipologia – ad es.: più trasporti – o di tipologie diverse – ad es.: trasporto e smaltimento) con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo.

La nozione di ingenti quantitativi si deve basare su un giudizio complessivo che tenga conto delle peculiari finalità perseguite dalla norma, della natura del reato e della pericolosità per la salute e l’ambiente.

È previsto il dolo specifico in quanto il soggetto deve agire al fine di conseguire un ingiusto profitto, senza che sia necessario che riesca a raggiungere tale obiettivo. Il profitto non deve necessariamente assumere natura di ricavo patrimoniale, ben potendo lo stesso essere integrato dal mero risparmio di costi o dal perseguimento di vantaggi di altra natura. Si tratta di reato di pericolo presunto, per la cui integrazione non è necessario un danno ambientale né la minaccia grave di esso.

Secondo alcune sentenze, è sufficiente che anche una sola delle fasi di gestione dei rifiuti avvenga in forma organizzata; l’attività criminosa può anche essere inserita in un contesto comprendente operazioni svolte con modalità lecite; concorre nel reato anche chi partecipi a una sola delle attività riconducibili all’organizzazione.

Tale previsione configura uno strumento molto importante ed efficace a fronte di fenomeni diffusi di contaminazione ambientale. Sul piano giuridico la tutela dell’ambiente, dapprima oggetto di dichiarazioni d’intenti è divenuta progressivamente tema centrale nel dibattito pubblico e nell’agenda politica. L’intento del legislatore è che gli inquirenti, anche grazie all’utilizzo di strumenti investigativi particolarmente incisivi (intercettazioni; rogatorie internazionali; prescrizioni più lunghe) possano riuscire a smantellare articolate organizzazioni criminali e strutture transnazionali.

Avv. Maria Cristina Bruni                                                                                                                                      Avv. Marisabel Muscatiello

NEWSLETTER 11/2023